Posta al macero: norme e prassi collegate

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robymi
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da robymi »

Certo Andrea: per la posta registrata la tariffa è sufficiente a coprire il "trattamento accurato". Penso che se tutta la corrispondenza fosse costituita da raccomandate, le Poste sarebbero ben felici!
Roberto
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Paolo Angelini (paoloang)
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da Paolo Angelini (paoloang) »

Dico anche io la mia, allora.
Il non conoscere la tariffa non è una scusante perchè l'ufficio postale la può (purtroppo con una label) affrancare per l'utente.
Trovo invece abbastanza scorretto (in parecchi casi) il mandare al mancero una lettera perchè ha il numero civico sbagliato.. quando il 99% dei postini conoscono benissimo i destinatari o in paese ve ne è uno solo con tale ragione sociale.
Faccio un esempio:
Abbiamo festeggiato ieri il 50mo anniversario della sezione AVIS del mio paese. Abbiamo spedito 40 inviti a sezioni AVIS di paesi della bergamasca e ne sono arrivate una ventina.
Può anche darsi che le sedi abbiano subito a nostra insaputa una variazione di indirizzo ma di sedi Avis nei paesi ve ne è una sola......
In fin dei conti noi abbiamo pagato un servizio con destinatario immediatamente individuabile.
Paolo Angelini

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branca_leone
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da branca_leone »

paoloang ha scritto: Può anche darsi che le sedi abbiano subito a nostra insaputa una variazione di indirizzo ma di sedi Avis nei paesi ve ne è una sola......
In fin dei conti noi abbiamo pagato un servizio con destinatario immediatamente individuabile.

Vero Paolo,
ma basta un PC e con le pagine bianche, gialle o arancione, trovi tutti gli indirizzi esatti, se non iniziamo noi per una quarantina, come puoi pretendere che il servizio funzioni per milioni di pezzi, comunque sfatiamo il fatto del macero, lì ci và solamente la posta inesitata e non richiesta.. Ciao: Ciao:
Mi piace tutto quello con i denti, e se vecchio anche senza.
Italo
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Giovanni Salvaderi
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da Giovanni Salvaderi »

Ciao: Andrea, scusami, nel momento che tu spedisci, è tuo obbligo aggiornare l'eventuale tariffa, basta che chiedi in posta, prima d'imbucare, giri sul sito di poste, leggi il giornale, osservi il tg magari non delle 18, ma quello delle venti, acquistando i fb. dal tabacchino chiedi sè le tariffe sono cambiate. Insomma secono il mio modesto parere i metodi per conoscere i cambiamenti, che poi mi sembrano non così ripetuti a breve distanza, sono numerosi.
Il vecchietto che spedisce una volta all'anno lo capisco, filatelici e/o commercianti con assiduità di spedizione, un pò meno.
p.s. Hai mai visto aprire un tg con la notizia che cambiano le tariffe???? Ti assicuro che non dipende da poste italiane, ma qui mi fermo perchè la discussione sarebbe troppo spinosa e poi GIOVANNI giustamente mi darebbe le trippe.
Il macero per l'ordinaria secondo me, e l'ho già dichiarato precedentemente, è eccessivo, ma ti ricordo che la tassazione è stato un servizio applicato per decenni e sè qualcuno ha deciso di eliminarlo, forse un motivo c'era. Ribadisco la mia piena convinzione che sia una scelta sbagliata (a mio modesto parere) e non è una ruffianata nei confronti del Forum, forse ormai incominciate a conoscermi, pane al pane vino al vino. Io, sono fatto così, sarò sempre pronto a aiutarvi su tutti i casini che p.t. fanno, come a difenderla (sempre a mio modesto parere) quando il caso si presenterà.
Provate a chiedere chiarimenti a banche, assicurazioni, enti di qualsiasi genere, per modifiche, sostituzioni, abrogazioni, carte dei diritti e chi più ne ha e più ne metta.
Per fortuna esistono persone come LISA, GIOVANNI il boss ovviamente, e forse io nel mio piccolo, e tantissimi altri tra di voi, che discutendo, arrabbiandosi, chiedendo, segnalando, cercate di difendere i diritti dei cittadini.
Vi chiedo di non dimenticare che prima di postale, sono filatelico, e quindi con voi in tutto e per tutto. Non fraintendetemi, le domande avute ed i topic aperti sono per me, ripeto un onore per poterVi dare la mia totale disponibilità.
Ciao, Italo, ho paura che hai detto quaclosa di sbagliato, ma di questo nè parlo dopo, perchè scusate, ma mi si fredda la pasta :ris: :ris: :ris: :ris: :ris:
In amicizia
Ciao:
giovanni salvaderi
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Giovanni Salvaderi
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da Giovanni Salvaderi »

branca_leone ha scritto:
paoloang ha scritto: Può anche darsi che le sedi abbiano subito a nostra insaputa una variazione di indirizzo ma di sedi Avis nei paesi ve ne è una sola......
In fin dei conti noi abbiamo pagato un servizio con destinatario immediatamente individuabile.

Vero Paolo,
ma basta un PC e con le pagine bianche, gialle o arancione, trovi tutti gli indirizzi esatti, se non iniziamo noi per una quarantina, come puoi pretendere che il servizio funzioni per milioni di pezzi, comunque sfatiamo il fatto del macero, lì ci và solamente la posta inesitata e non richiesta.. Ciao: Ciao:


Ciao: Italo grazie per la tua precisazione, ma devo farti una domanda, cosa intendi per posta inesitata, poichè ci lavoro, e solo le spedizioni soggette a registrazione pervengono all'ufficio.
O sono assenti avviso al destinatario, od al mittente poichè non esiste il macero sè non solo trenta giorni di giacenza (e qui apro un altro vespaio) per quelle al mittente dopo due avvisi e eventuale registrazione al T&T. L'ordinaria è imbucata, all'indirizzo (al domicilio o residenza che dir si voglia).
sè il postino non trova riscontro tra indirizzo, civico, cognome/nome, riceve dichiarazioni a porta che "non abita più qui", etc. etc. la lettera poichè non richiesta (è ordinaria come fai a richiederla, non hai un avviso che ti dice che cè l'hai in giacenza), viene inviata al macero.
Come promesso m'informo meglio. Italo, scusa dove hai trovato questa informazione???

Per Paolo, quando cambi indirizzo, è prevista una pratica a pagamento (12 € per un anno) che si chiama "seguimi" con la quale comunichi al portalettere della tua zona il cambio d'indirizzo, e quindi quest'ultimo modifica il vecchio con il nuovo e la posta arriva al nuovo indirizzo. Sono d'accordo con te che in paesi piccoli la differenza dovrebbe essere poca ma basta un sostituto ed il gioco è fatto. Penso che un ente importante e PREZIOSO come l'avis dovrebbe pensarci. Considera che è comunque il mitt. che cambia l'indirizzo che deve comunicare alle utenze considerate importanti il cambio d'indirizzo. Il seguimi serve per dare tempo al cliente di non perdere corrispondenza nel frattempo
Scusate sè mi sono dilungato.
In amicizia
Ciao:
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LisaSimpson
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da LisaSimpson »

Rieccomi qua, dopo una dura giornata di lavoro :ko:
Sto cominciando a raccogliere materiale per capirci qualcosa e la sentenza della Corte Europea postata da Thiswas è un'ottima base di partenza, una miniera di informazioni.
Ho anche fatto un ampio giro nel sito delle Poste:
1. come sospettavo è, sì, una s.p.a. ma ancora interamente in mano pubblica (65% Ministero Economia, 35% Cassa depositi e Prestiti)
2. nel sito non c'è traccia della Carta dei Servizi, citata da Giovanni, nè c'è menzione alcuna di cosa accade ad una lettera con affrancatura insufficiente (alla faccia della trasparenza)
C'è da lavorarci su; non credo proprio che nessuno abbia mai approfondito il problema (per 20 o 30 cent. o per la cartolina non arrivata a destinazione?).
D'altra parte si può sempre cominciare; fino a un anno fa o poco più, chi avrebbe mai pensato di arrivare ad eliminare i costi di ricarica dei telefonini o le 'penali' per disdetta di un contratto (bancario, assicurativo, di telefonia.....).
Mi ci vorrà qualche giorno, però....
Ciao: Ciao:
Lisa
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Letizia Magnini
Colleziono: "I gatti nei francobolli d'Europa"
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cirneco giuseppe
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da cirneco giuseppe »

Questo topic sta diventando davvero interessante :mmm:

vuoi vedere che alla fine scopriamo che fine hanno fatto le nostre lettere sparite?
Giovanni, una domanda...
ma quando le poste mandano al macero un certo numero di corrispondenza per insufficienza di affrancatura o indirizzi errati ecc., viene redatto un verbale?
E le lettere vengono aperte, ispezionate oppure vanno via così?
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Giovanni Salvaderi
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da Giovanni Salvaderi »

LisaSimpson ha scritto:Rieccomi qua, dopo una dura giornata di lavoro :ko:
Sto cominciando a raccogliere materiale per capirci qualcosa e la sentenza della Corte Europea postata da Thiswas è un'ottima base di partenza, una miniera di informazioni.
Ho anche fatto un ampio giro nel sito delle Poste:
1. come sospettavo è, sì, una s.p.a. ma ancora interamente in mano pubblica (65% Ministero Economia, 35% Cassa depositi e Prestiti)
2. nel sito non c'è traccia della Carta dei Servizi, citata da Giovanni, nè c'è menzione alcuna di cosa accade ad una lettera con affrancatura insufficiente (alla faccia della trasparenza)
C'è da lavorarci su; non credo proprio che nessuno abbia mai approfondito il problema (per 20 o 30 cent. o per la cartolina non arrivata a destinazione?).
D'altra parte si può sempre cominciare; fino a un anno fa o poco più, chi avrebbe mai pensato di arrivare ad eliminare i costi di ricarica dei telefonini o le 'penali' per disdetta di un contratto (bancario, assicurativo, di telefonia.....).
Mi ci vorrà qualche giorno, però....
Ciao: Ciao:
Lisa

Ciao: Lisa , che è ancora in mano pubblica lo sapevano tutti, pensavo di dare una dritta per la carta dei servizi in buona fede, sperando che ci fosse qualche nozione in più, per le penali su tutto non credo che si sia raggiunto il paradiso perchè penso che gli argomenti che hai descritto (banche etc.) ancora adesso prova a toccarli. Quanti penali sono state eseguite???
Per me pochissime, ma in ogni caso giustificate dallo sforzo di tuttti quelli del Forum
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LisaSimpson
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da LisaSimpson »

Che Poste è ancora in mano pubblica lo sapevano tutti, meno che me :tri: :tri:
Mi "pareva" di saperlo, ma ho voluto sincerarmi.
L'osservazione di Pino mi sembra molto pertinente: se volessi chiedere i danni a Poste perchè ha distrutto una mia lettera affrancata con soli € 0,55 (che conteneva una fotografia del nonno al fronte o una dichiarazione d'amore...) come posso provare che è stata distrutta?
Giovanni, con simpatia: a volte mi sembri un po' inutilmente polemico; quella della Carta dei Servizi è un'ottima dritta, solo che nel sito delle Poste non è pubblicata, tutto qui.
A me l'argomento 'intriga', avendo spesso difeso e cercato di tutelare i consumatori o gli utenti.
Io mi ci metto a studiarlo, quando trovo il tempo ( :pray: ). Se vogliamo creare un "trust di cervelli" (e di competenze) è meglio, credo.... :-)
Ciao:
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da thiswas »

LisaSimpson ha scritto:Io mi ci metto a studiarlo, quando trovo il tempo ( :pray: ). Se vogliamo creare un "trust di cervelli" (e di competenze) è meglio, credo.... :-)
Ciao:


Ciao Lisa, io ho studiato bene la vicenda dei servizi pubblici universali (quella di cui parla anche la sentenza che ho postato prima). Per il cervello non garantisco :roll: , per le competenze ancora meno :ko: , ma se si tratta di rendere un servizio ai "poveri" consumatori sono a disposizione (hai viso mai che la laurea in giurisprudenza non è stata proprio una perdita di tempo?). Fammi sapere da dove vuoi cominciare.
Ciao: Ciao:
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Fiore
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da Fiore »

... cosa ho scatenato... :-)) :-)) :-))
Comunque vedo che anche tra incalliti frequentatori di sportelli postali come tutti voi regna un po' di incertezza.

Giovanni non ti arrabbiare, tu sei sempre utilissimo (non ti ringrazieremo mai abbastanza per tante risposte) e gentilissimo, te l'ho già scritto, trovo corretto che tu difenda l'azienda per la quale lavori, questa piccola "indagine" sta solo cercando (spassionatamente) di fare un po' di chiarezza, della quale sembra peraltro ci sia un gran bisogno...

Ringrazio Lisa (a nome di tutti gli utenti di Poste Italiane... :-)) ) per l'impegno che sta profondendo nella questione, io per il momento mi sono limitato a spedire una e-mail a Poste Italiane, a nome della mia azienda, per chiedere se esiste un regolamento che descriva la procedura seguita per lettere con affrancatura insufficiente. Ovviamente, se e quando avrò risposta, vi farò partecipi di quanto riuscirò a sapere.
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Repubblica usata: mancano una decina di "servizi" ed il "mostro rosa"!
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da thiswas »

Allora, smanettando su internet ho trovato questo avviso che la CISL dei postali di Brescia faceva ai suoi iscritti nel febbraio 2002:

AVVISO



Invitiamo tutti i colleghi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni circa l'invio della corrispondenza al macero.
Eventuali responsabilità derivanti da controlli interni all'Azienda o da parte delle autorità preposte - esterne - ricadranno esclusivamente su chi ha provveduto ad inviare la corrispondenza al macero (portalettere, impiegato e dirigente).
Ricordiamo che la distruzione della corrispondenza è un reato penale.


Dal che deduco che esistevano disposizioni abbastanza stringenti che, se la CISL ha ritenuto di dover ribadire in un avviso a salvaguardia dei propri iscritti, evidentemente non erano tanto rispettate.
La ricerca continua....
Ciao: Ciao:
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Stefano1981
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da Stefano1981 »

Facendo una ricerca ho trovato queste "condizioni generali per l'espletamento dei servizi postali" sul sito del Cobas Poste di Firenze:
http://www.anzwers.org/free/cobaspostef ... mento.html

In particolare l'articolo 35 recita:
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente.

Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne è impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.


Questo risale al 2001, potrebbero esserci degli aggiornamenti.
Nei soli casi descritti la posta viene inviata al macero.
Non ho trovato nessun riferimento all'affrancatura insufficiente (ma potrebbe essermi sfuggito).
Ciao:
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da thiswas »

Da "Ateneo on line"

Lettere al macero
Mai consegnate al mittente alcune buste arrivate dall'estero tra marzo 1999 e l'agosto 2001. Multa di sette milioni e mezzo di euro alle Poste

La corrispondenza brucia, il postino sta a guardare. Una storia italiana, ovviamente. Alla base di tutto la questione del "remailing", l'usanza di spedire lettere a un residente dello Stivale da un paese straniero, per usufruire di tariffe più basse rispetto alle nazionali. Una pratica condannata da Bruxelles che da la possibilità agli operatori di essere risarciti dal governo estero.
Troppa burocrazia. L'Italia taglia la testa al toro e manda otto milioni di missive al macero, senza avvertire l'utente della ricezione della sua corrispondenza. Non gli viene concessa neanche la possibilità di pagare eventualmente lui stesso la differenza di tariffa.
Ma non finisce qui. Le buste dove non era indicato il destinatario venivano aperte, violando le più basilari leggi sulla privacy e poi ridotte in cenere. Il postino brucia sempre due volte.
Guarda caso gran parte della corrispondenza erano depliant pubblicitari su servizi offerti in concorrenza con le poste.
Codacons ha richiesto due milioni di euro di risarcimento danni per i consumatori. Speriamo non arrivino in busta.

Simona Licandro

(31 maggio 2002)


Sapete qualcosa dell'usanza che ho sottolineato??
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da thiswas »

Su biella news:

Biella,31 ago 2004 -15:54



Migliaia di lettere al macero, indagato dirigente poste


Era già un pò di tempo che a Biella la posta non arrivava più, mentre si facevano sempre più frequenti le segnalazioni di lettere e missive di vario genere mai recapitate ai destinatari. Sono scattate così le indagini che hanno portato alla denuncia a piede libero del dirigente del centro di smistamento delle Poste di Biella, Roberto R., di 44 anni, per avere mandato al macero tonnellate di corrispondenza.
Nel corso di un blitz notturno i carabinieri hanno rinvenuto quattro tonnellate di posta che stava per finire al macero. Adesso, vagliando i plichi delle lettere, le forze dell'ordine dovranno stabilire se davvero vi siano missive che non sono state deliberatamente consegnate. E dovranno essere accertate anche le cause dell' eventuale negligenza. Nel frattempo, il dirigente è stato trasferito in un altro ufficio.
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da thiswas »

EUREKA!!!!!!


Condizioni generali del servizio postale - Decreto 9 aprile 2001
.....

Art. 27.
Invii di posta privi di affrancatura

Gli invii di posta non affrancati non sono recapitati e sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto.
Se il mittente non e individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.


Art. 28.
Invii di posta con affrancatura insufficiente

Gli invii di posta con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell' affrancatura.
Se il mittente non è individuato con certezza, o rifiuta I'integra-zione, gli invii sono distrutti.
Se tale irregolarità è rilevata in fase di recapito, prima della restituzione al mittente Poste Italiane tenta la consegna al destinatario dietro pagamento dell'integrazione.


Ora cerco se esistono modifiche e/o integrazioni al Decreto

Ciao: Ciao:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da thiswas »

EUREKA 2!!!!!!
Ho trovato anche la:
Direttiva per l'applicazione delle Condizioni Generali per l'espletamento dei servizi postali inoltrata da Poste a tutte le Filiali ed agli Uffici Postali. (Per la cronaca: la fonte è forumposte.it)


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001 è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, con cui sono state approvate le Condizioni Generali per l'espletamento dei Servizi Postali.
Dette condizioni sono entrate in vigore il 24 maggio p.v. (trentesimo giorno dalla loro pubblicazione).


Le CGS, così come approvate, oltre che semplificare il servizio di recapito e toccando alcuni aspetti fino ad oggi lasciati indeterminati, possono diventare un reale strumento di chiarezza nei rapporti con la clientela e di responsabilizzazione degli addetti al recapito.
Riassumono le direttive operative per la loro applicazione nello svolgimento del servizio, prendendo spunto dagli stessi articoli della disposizione.


A chiarimento ulteriore del determinarsi della situazione con la loro entrata in vigore, valgono le seguenti condizioni:
Le CGS sono uno strumento di chiarezza nei rapporti tra Poste e cliente: questo significa che le problematiche che sorgeranno nel corso della loro applicazione investono prioritariamente questa sfera di rapporti e, quindi, il rapporto tra cliente e Poste (e chi rappresenta Poste sul territorio).
Significa perciò che, in tutti i casi in cui sia necessario un chiarimento nel rapporto cliente-Società, questo vada risolto - da parte della Società - attraverso chi è deputato ad interfacciarsi, di volta in volta, con il cliente (il direttore dell'ufficio postale, il responsabile del recapito, etc.);
Significa, ancora, che ove sorgono problemi interpretativi, questi vadano risolti tenendo conto dell'esigenza del cliente e dello spirito effettivo della norma, che non vuole penalizzare il rapporto con il cliente;
Questo significa, a maggior ragione, che un portalettere dovrà attenersi alle disposizioni di servizio che gli verranno fornite per l'adempimento degli obblighi nei confronti del cliente, operando con la propria autonomia, iniziativa e discrezionalità nei limiti delle disposizioni impartitegli. Viceversa, non sarà ammissibile che un portalettere si rifiuti di portare a domicilio la corrispondenza in virtù di una sua interpretazione delle CGS.


Per quanto riguarda il recapito, le novità più rilevanti introdotte dalle CGS riguardano:

INDIRIZZO. La norma relativa alla composizione dell'indirizzo (art. 3), è finalizzata principalmente per garantire la celerizzazione del processo postale. Ai fini del recapito è ovvio che, anche in presenza di un indirizzo incompleto, se è possibile individuare l'effettivo destinatario in modo certo e senza particolari difficoltà (art. 35) il recapito deve essere eseguito.

SPECIE DI INVII. L'art. 30 specifica che ai fini delle attività di recapito gli invii si suddividono in due grandi categorie: invii semplici e invii a firma.
Gli invii semplici sono quelli di posta prioritaria, ordinaria e commerciale, e si recapitano con l'immissione dell'invio nella cassetta domiciliare o con la consegna a mani del destinatario o di altra persona legittimata a ricevere per lui (art. 31).
Gli invii a firma sono sostanzialmente gli invii di posta raccomandata (in tutta la gamma accessoria), e si recapitano previa firma di ricevuta da parte del destinatario o delle altre persone abilitate a firmare (art. 32).
È importante notare che - se non è espressamente previsto – le regole di consegna dei due tipi di invii sono comuni.


TELEGRAMMI. Prodotti atipici devono essere considerati i telegrammi e gli altri prodotti analoghi (fax, burefax, espresso), per i quali si prevede un regime semplificato di consegna, con l'immissione in cassetta e l'attestazione di consegna fornita dall'operatore postale (portalettere o fattorino) sul registro di consegna con l'indicazione "MESSO IN CASSETTA, ORE…".
L'intervento dell'operatore postale che attesta la consegna in sostituzione della firma apposta dal destinatario è prevista anche per le raccomandate, ma nei casi espressamente previsti.

ATTI GIUDIZIARI. Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono trattati secondo le disposizioni speciali previste nella stessa legge e nelle successive modifiche e integrazioni (art. 18).

INVII CON AVVISO DI RICEVIMENTO. Le raccomandate con avviso di ricevimento richiedono, per la consegna, la firma di ricevuta, oltre che sul registro di consegna , anche sull'avviso di ricevimento. Se il destinatario o chi per lui, rifiuta di sottoscrivere l'avviso di ricevimento, l'attestazione della consegna è data dall'operatore postale con la formula "CONSEGNATA IL…" e la propria firma (art. 33).
Attenzione che, se il destinatario rifiuta di firmare il registro di consegna, ci si trova dinnanzi al rifiuto dell'invio, e, quindi, l'operatore anziché surrogare la firma di ricevuta deve restituire al mittente l'invio con l'indicazione "RIFIUTATO" (art. 38).
Invii multipli con A.R. Nel caso di consegne multiple ad un unico destinatario che sia persona giuridica (prevalentemente con consegna diretta o con consegna allo sportello), l'operatore che effettua la consegna fa sottoscrivere il mod. 28 di ricevuta e ritira, contestualmente, tutti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate consegnate. L'ufficio appone sull'avviso il bollo "CONSEGNATO IL…" con la data di consegna e la sottoscrizione dell'operatore, e, lo stesso giorno rinvia gli avvisi di consegna ai rispettivi mittenti.
Regolarizzazione degli A.R. Analogamente deve operarsi nei casi - occorrendo regolarizzare gli avvisi di ricevimento per i quali al momento della consegna non è stata fatta apporre la firma del ricevente - il destinatario si rifiuti di firmare l'avviso. È evidente, da questa ipotesi, l'importanza che deriva dal far riportare chiaramente sul mod. 28 all'atto della effettiva consegna, sia la firma del ricevente che la sua qualità (ove prevista).

MODALITÀ DI RECAPITO. Il recapito deve essere eseguito all'indirizzo indicato sull'invio (art. 34). La disposizione vale anche nei casi di indirizzo insufficiente ed inesatto, in cui il portalettere è comunque in grado di individuare il destinatario in modo certo e senza particolari difficoltà, in cui il recapito viene eseguito comunque. Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il portalettere sia a conoscenza che il destinatario si è trasferito altrove, caso in cui l'invio viene proseguito al nuovo indirizzo.
Se il recapito viene eseguito come previsto (consegna alle persone legittimate con le modalità previste), l'invio si considera correttamente recapitato e esaurito l'impegno preso nei confronti del mittente (art. 44).

CASI DI MANCATO RECAPITO. Nei casi di mancato recapito il principio operativo da applicare è quello secondo cui se l'invio non può essere restituito al mittente o proseguito al nuovo indirizzo del destinatario trasferito, l'invio viene distrutto.
Il mancato recapito può essere determinato da cause inerenti il destinatario o l'indirizzo indicato sull'invio. La casistica è definita, ed il portalettere deve apporre sull'invio la motivazione del mancato recapito indicando con:
Destinatario sconosciuto, il caso del destinatario di cui non si conosce l'esistenza all'indirizzo indicato sull'invio;
Destinatario trasferito, il caso in cui il portalettere è a conoscenza che il destinatario sia trasferito ad un nuovo indirizzo: in questo caso se il nuovo indirizzo è conosciuto, l'invio deve essere proseguito a quest' ultimo indirizzo;
Destinatario irreperibile, il caso del destinatario non rintracciabile all'indirizzo, ma di cui il portalettere è a conoscenza che l'indirizzo è esatto (perché, p.es., risulta residente all'indirizzo indicato sul plico);
Indirizzo inesistente, il caso in cui l'indirizzo di fatto non esiste;
Indirizzo inesatto, il caso in cui l'indirizzo è sbagliato (perché, p.es., reca un civico inesistente, o perché il civico non è esatto rispetto all'effettivo domicilio del destinatario);
Indirizzo insufficiente (art. 35, 3° c.), il caso in cui l'indirizzo manca di un elemento essenziale che impedisce l'individuazione del punto di recapito;
Invio rifiutato (art. 38, 2° c.), il caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere l'invio a lui diretto.

Nei casi di indirizzo incompleto o inesatto, il portalettere deve cercare comunque di individuare il destinatario e, se questo è possibile in modo certo e senza particolari difficoltà, il portalettere completa positivamente il recapito.
È in sostanza questo il caso più frequente di valore aggiunto costituito dalla specifica conoscenza del territorio da parte del portalettere o da notizie da lui registrate sul libretto di gita.
Questo principio vale a maggior ragione con riferimento agli indirizzi generici riguardanti Autorità, Uffici Pubblici, etc. (p.es., un invio indirizzato genericamente al Comune di Roma, può e deve essere recapitato alla sede principale del Comune - v. anche art. 41).
Non sono richiesti specifici accertamenti, come per esempio ricerche al Comune.
Omonimia. Nei casi omonimia, ove il portalettere abbia dubbi su chi sia l'effettivo destinatario dell'invio, provvede a rilasciare avviso ai presunti destinatari per presentarsi in ufficio e tentare di determinare il legittimo destinatario. Ove ciò non fosse praticabile l'invio viene trattato come invio con indirizzo insufficiente.

DIFFICOLTÀ DI RECAPITO. La disposizione (art. 36) è stata introdotta riferendosi specificatamente a casi in cui il portalettere incontra obbiettive difficoltà per poter recapitare la corrispondenza a causa di condizioni oggettive particolarmente gravose o che creino pericolo; casi frequenti possono essere - a titolo di esempio - il dover percorrere strade sterrate non percorribili con normali mezzi di trasporto o il dover raggiungere luoghi impervi non comunemente frequentati; ad essi può aggiungersi anche il caso del cane mordace, seppure questo è un caso di difficoltà contingente.
Le condizioni suddette rappresentano anche i presupposti per concordare la collocazione di cassette modulari in alternativa al ritiro diretto della corrispondenza presso l'ufficio postale.
La norma lascia ovviamente spazio all'interpretazione, ma è stata ritenuta preferibile una opzione di questo tipo ad una elencazione di casi che sarebbe stata - per ovvie ragioni - parziale, limitativa e, comunque, soggetta anch'essa ad interpretazione.
Attenzione: il problema che la norma potrebbe generare è relativo alla facilità con cui si potrebbe essere tentati di individuare situazioni del tipo descritto dalla norma. È facile infatti ipotizzare la tendenza a far ricorso alla norma in tutti quei casi in cui c'è un problema appena più complesso del normale da risolvere, determinando un significativo scadimento della qualità del servizio per il cliente. Nell'individuare questi casi, dunque, e per evitare degli abusi, è d'obbligo la cautela.
La responsabilità della scelta. Ne consegue che la valutazione dei singoli casi e la responsabilità della scelta non può essere lasciata al singolo operatore ma è una precisa prerogativa del responsabile dell'ufficio che effettua il recapito, che, nei casi più delicati potrà ricevere supporto dal referente gerarchico.
Il principio guida deve essere comunque che il recapito a domicilio va sempre eseguito.
Non sono ovviamente assimilabili e, quindi, fatti rientrare nella fattispecie, i casi di "zone non servite" che devono, comunque, come tali, trovare una idonea soluzione.
L'indirizzo operativo. L'indirizzo operativo, riguardo questa norma, è di informare i domiciliatari delle cause che impediscono il recapito della corrispondenza a domicilio. Ove le cause persistono la posta diretta ai medesimi viene tenuta disponibile in ufficio entro i termini di giacenza previsti dall' art. 49.
Se il domiciliatario è disponibile può essere collocata una cassetta modulare in luogo raggiungibile o, comunque, non soggetto alle cause che impediscono il recapito a domicilio, oppure possono essere concordate modalità differenti per il recapito della corrispondenza.

DISTRIBUZIONE NELL'UFFICIO POSTALE. La disposizione dell'art. 37 elenca i casi in cui la posta viene distribuita dall'ufficio postale. È sufficientemente chiara e non sembra ulteriori esplicitazioni, se non riguardo alla previsione del punto b) - in relazione all'art. 36 -, ed alla previsione del punto c) - in relazione alla disposizione di lasciare comunque la corrispondenza recapitata al domicilio del destinatario.
Rilevanti difficoltà per il recapito. Per quanto riguarda il primo aspetto, il dubbio si risolve tenendo conto che:
l'art. 36 fa riferimento a condizioni oggettive del luogo dove deve essere eseguito il recapito a domicilio, tali da determinare un pericolo per il portalettere o la necessità di eseguire l'attività di recapito attraverso difficoltà che non possono considerarsi rientrare tra quelle normali o specifiche;
la disposizione in questione si riferisce invece ad altre difficoltà non inerenti il punto di recapito da raggiungere, quanto, piuttosto a fattori contingenti, che - nel caso specifico - rendono non eseguibile il servizio (p.es. le dimensioni ed il peso del plico, incompatibili con le possibilità di trasporto comuni).
Cassette inadeguate. Riguardo invece al secondo problema, è da tenere presente quanto segue:
la disposizione va comunque vista in coordinamento con la previsione di una cassetta idonea e con la necessità di adeguare quelle non conformi;
resta comunque il problema se, per il cliente, sono maggiori i vantaggi ad avere la corrispondenza comunque al domicilio seppure al di fuori della cassetta, o se sia preferibile ritirarla presso l'ufficio postale, e, quindi, su quale sia la soluzione preferibile; probabilmente è vero che non esiste una soluzione univoca e valida per tutti;
l'obbiettivo che, con la disciplina delle cassette, si vuole raggiungere è quello di facilitare il servizio di recapito spingendo, comunque, il cliente a rendere disponibili le cassette adeguate;
Queste considerazioni consigliano di tenere il seguente comportamento:
Confermare quanto già disposto in merito al caso di invii voluminosi non inseribili nelle cassette domiciliari.
In caso di reclamo del destinatario, esplicitare la problematica delle cassette, concordando un termine entro cui il destinatario si impegna a provvedere all'adeguamento di conformità.
Durante il periodo concordato la posta viene trattenuta, entro i termini di giacenza, presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 37, o, se il cliente preferisce, si mantiene la modalità di lasciarla nei pressi della cassetta.
Appare opportuno in questi casi farsi rilasciare una dichiarazione liberatoria del tipo:




"Il sottoscritto……………………………………………………………residente
in………………………………via/piazza………………………………….........,
n……, chiede che tutta la corrispondenza non a firma, diretta a lui o alla propria
famiglia, nel caso che le dimensioni dell'invio non consentano la sua immissione
in cassetta, venga lasciata nei pressi della medesima.
Data ……………………. Firma ……………………………".

Altri accordi. Restano del tutto validi specifici accordi che possono essere raggiunti dai singoli destinatari con l'ufficio postale di distribuzione; è immaginabile che rientrino in questi casi gli accordi raggiungibili in occasione di assenza più o meno lunghe del destinatario che chiede la custodia della posta a lui diretta fino al suo rientro.
Accertamento dell'identità del destinatario. L'ufficio postale prima di consegnare la posta, accerta richiedendo l'esibizione di un documento d'identità idoneo - che chi la ritira sia effettivamente il destinatario o altra persona legittimata.

SOGGETTI ABILITATI A RICEVERE GLI INVII. Le disposizioni dall'art. 39 al 42 definiscono ed individuano chi, oltre al destinatario è legittimato a ricevere la posta. Non si vedono delle differenze sostanziali con quanto già è in atto. Sono importanti dal punto di vista operativo due principi, relativi a:
L'individuazione di coloro che sono abilitati a ricevere la posta. Le Autorità e gli Uffici pubblici - ma in generale tutte le persone giuridiche - hanno l'obbligo di fornire l'indicazione (nominativa o funzionale) delle persone abilitate a ricevere la corrispondenza (art. 41). In questo senso gli uffici dovranno, progressivamente regolarizzare il rapporto con il destinatario.
La pluralità di sedi. Nei casi di località con plurisedi di un unico ufficio, il recapito, ove non specificato correttamente nell'indirizzo, viene eseguito presso la sede principale (p.es. un invio indirizzato genericamente a Comune di Roma, può essere utilmente recapitato presso la sede principale del Comune).
Altri accordi. Ferme restando queste regole - che disciplinano i rapporti standard con i clienti - sono ammissibili e possono trovare applicazione tutti quegli accordi specifici che il singolo portalettere possa raggiungere con i propri clienti per facilitare la consegna della posta (il caso classico e più frequente è rappresentato dalla consegna della posta al vicino), con le cautele e le uniche riserve che derivano da specifici obblighi di legge o dalla natura dell'invio.

CASSETTE DOMICILIARI. Le norme dall'art. 45 all'art. 48 introducono nell'ordinamento - e nei rapporti con il cliente - una disciplina di riferimento per quanto riguarda le cassette domiciliari.
In particolare sono definite le dimensioni e la struttura della cassetta, dove devono essere collocate e l'esigenza a che quelle inadeguate siano conformate alle specifiche richieste.
Ad integrazione e chiarimento delle disposizioni contenute negli articoli in questione si forniscono le seguenti linee operative:
Conformazione delle cassette: le cassette devono avere forma e dimensioni tali da rispondere alle esigenze specifiche del traffico postale ivi diretto, ed essere quindi idonee ad introdurvi gli invii postali senza difficoltà.
Si è preferito omettere al momento delle misure minime di riferimento, anche se può essere utile fare riferimento - ove richiesto - alle dimensioni dei settimanali o alle misure massime delle "lettere" riportate sul libretto alle famiglie (cm 25x35,3x5), ma specificando che queste sono le indicazioni sulla base delle caratteristiche di massima degli invii di posta che si ricevono.
Le cassette inoltre devono recare visibile l'indicazione dei nomativi che se ne servono per consentire al portalettere la regolare esecuzione del servizio: in questo caso, quindi, sono da ritenere inadeguate e non conformi le cassette con l'indicazione dell'interno o le cassette anonime.
Quest' ultimo caso - ove esistente - deve essere interprato come volontà dei domiciliari nel civico di consentire l'immissione di tutti gli invii loro indirizzati nell'unica cassetta esistente.
In analogia devono ritenersi accettabili cassette personalizzate per la consegna della posta di formato cd meccanizzabile accompagnate da un'unica cassetta indivisa per la consegna della posta con formato voluminoso.
Ubicazione delle cassette: la norma parla di collocazione delle cassette al limite della proprietà, sulla pubblica via o in luogo liberamente accessibile. I principi applicativi devono tener conto:
che lo spirito della norma è di ritenere necessaria la presenza di una cassetta per facilitare il recapito della posta;
che la cassetta deve essere collocata - aldilà delle definizioni date - comunque nell'immediata vicinanza del civico, tendenzialmente escludendo quindi tutti i casi in cui il portalettere si trovi a dover entrare dentro parchi, complessi industriali o familiari o residenziali; si veda a tale proposito l'esplicitazione dell' art. 46, dove si richiede che le cassette relative ad un unico complesso siano raggruppate in prossimità di un unico punto di accesso.
In particolare deve intendersi per:
Edificio plurifamiliare: i comuni edifici condominiali con più accessi;
Complesso formato da più edifici: i complessi residenziali (per li più recitanti) composti da più edifici;
Edifici adibiti a sede d'impresa: gli immobili, come, per esempio, i capannoni industriali, i Centri commerciali, i mercati, etc., che comprendono uno o più esercizi commerciali.
Sulla base di queste considerazioni le linee di indirizzo sono le seguenti:
cassette interne ai portoni di ingresso: devono essere collocate immediatamente al di là del portone, e, comunque, a distanze non superiori a circa 10 mt., oppure essere incassate nei portoni, con le aperture per l'immissione della posta che danno all'esterno del portone medesimo; in questo caso il portone d'ingresso non deve distare dalla pubblica via oltre i 10 mt.;
cassette esterne ai portoni d'ingresso degli edifici ma interne alla cinta muraria: devono essere collocate nelle immediate (max 10 mt.) vicinanze dell'ingresso dalla pubblica via, su appositi supporti, oppure possono essere incassate nei muri di cinta o nei portali d'ingresso, ma con le aperture per l'immissione della posta che danno all'esterno, sulla pubblica via.
Cassette esterne alla proprietà, sulla pubblica via: non richiedono particolari requisiti se non che l'aperture per l'immissione della posta sia di misure idonee.
L'esigenza di offrire un servizio alla clientela tenendo conto del vuoto regolamentare nella materia impone, allo stato, l'assoluta priorità a che la presenza di una cassetta inadeguata o non conforme non diventi un pretesto per non recapitare la corrispondenza a domicilio o perché la stessa venga riportata in ufficio.
Per questo motivo è preferibile che per gli immobili di nuova costruzione, le cassette siano conformi da subito alle specifiche richieste. Per quelle gia esistenti venga attuata una progressiva azione di sensibilizzazione del cliente per il loro adeguamento.
Adeguamento delle cassette non conformi: la norma lascia ad accordi tra l'ufficio postale e il cliente di concordare i tempi di adeguamento delle cassette non conformi. E' ovvio che si tratta di una flessibilità da usare con moderazione ma decisione, soprattutto per i casi più gravi. Sotto questo aspetto i singoli uffici devono contattare i clienti (singoli, amministratori di condomini, rappresentanti di ditte, etc.) su segnalazione del portalettere o in occasione della trattazione di reclami inerenti il problema - a cominciare dai casi di cassette inesistenti o assolutamente inadeguate - per richiedere e concordare i tempi entro i quali questi devono procedere all'adeguamento delle cassette inidonee. Trascorso il termine concordato, da far risultare in un modo formale, si può procedere alla consegna della corrispondenza con le modalità previste dall'art. 37 e secondo le modalità ivi indicate.

TERMINI DI GIACENZA. L'art. 49 semplifica ed uniforma i tempi di giacenza della posta, distinguendo anche qui tra posta semplice e posta a firma. Restano comunque fuori da questa previsione gli A.G., che seguono una disciplina propria imposta dalla legge.
Esigenza di razionalità vuole che i termini di giacenza scattino ogni qualvolta sia previsto il ritiro della posta presso l'ufficio postale (art 32 e 37); in tutti i casi quindi di impossibilità di recapito per problemi di individuazione del destinatario, di individuazione del corretto indirizzo, e di rifiuto dell'invio, quest'ultimo deve essere immediatamente restituito al mittente o, se ciò non è possibile, mandato al macero.
Ultima modifica di thiswas il 1 febbraio 2008, 0:43, modificato 1 volta in totale.
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Ciao Italo.

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robymi
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da robymi »

Bene: mi sembra chiaro che le Poste sono inadempienti nel caso distruggano corrispondenza sottoaffrancata senza prima provare a esigere l'importo mancante! Ma l'onere della prova su chi è?
Roberto
P.S: bella la fattispecie del "cane mordace" come difficoltà di recapito!
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Giovanni Salvaderi
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Re: A proposito di Poste e di personale...

Messaggio da Giovanni Salvaderi »

Ciao: a tutti, come promesso mi sono informato ed ho sottomano la circolare interna riguardante le disposizioni sul macero.
Ovviamente essendo un documento interno di regolamento del servizio, "è proprietà di poste italiane che se ne riserva tutti i diritti" testuale postilla e quindi per me non pubblicabile sul Forum. Tipologia: istruzione, titolo: trattamento della corrispondenza al macero.
E' l'aggiornamento al 8/9/07 cita testualmente.
nei casi di mancato recapito, per causa dell'indirizzo inesatto, insufficiente, inesistente o del destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, compreso il caso d'invio rifiutato SE NON POSSIBILE LA RESTITUZIONE AL MITTENTE gl'invii vengono avviati al centro competente che si occupa delle procedure di distruzione.
In sostanza rileggendo lo scarico di Fabio quindi vi confermo che a tutt'oggi non è assolutamente cambiato niente con tutti i doveri del postino all'interessamento di eventuali dati che sono cambiati, nel limite del possibile, e nei doveri del cittadino (buche raggiungibili etc. etc.) però nasce come dice Robymi il problema della affr. insufficiente che non viene trattato.
Stò cercando disposizioni precise in merito, vorrei dire a Robymi che la spedizione tassata a carico del destinatario non esiste più, quindi è impossibile esigere vuoi al destinatario, vuoi al mittente, integrazioni successive alla spedizione. Non dico che sia giusto, ma è così, di conseguenza , la proseguzione della spedizione può essere ugualmente effettuata se visibilmente s'intuisce lo smarrimento del fb. (tracce di colla,, annulli interrotti pe il distacco di quest'ultimo, prove chiare dell'avvenuto, e per questo ci sono il portalettere ed il responsabile del recapito di zona a stabilirlo. In mancanza di esse il postino generalmente appone la dicitura affr. insuff. e ha la piena facoltà di rinviarla al mittente che può provvedere all'integrazione.
Comunque come promesso proseguo nella ricerca
In amicizia
Ciao:

Revised by Lucky Boldrini - September 2008
giovanni salvaderi
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seguo principalmente la IV di Sardegna
I miei annulli http://cid-25e0e09b22a810c1.skydrive.li ... lbums.aspx

in aggiornamento :-))
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